Si ringrazia l'AON ( Organizzazione obbiettori non violenti) ed AlessandroPedone per aver reso disponibile in rete questo testo all'URL: http://www.uninetcom.it/aon/16_01_97.html

 

MINISTERO DELLA DIFESA

Decreto 16 gennaio 1997

Riduzione della durata della leva e del serivio civile sostitutivo per il personale in servizio.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l’art. 1, comma 1, della legge 31 gennaio 1975 n. 191, che fissa la durata della ferma di leva per l’Esercito, la Marina militare e l’Aeronautica militare in dodici mesi;

Visto l’art. 5, comma 1, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, relativo alla durata del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile;

Visto l’art. 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, con il quale per il personale di leva che sarà incorporato nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare e per il personale che svolgerà servizio civile sostitutivo a decorrere dal 1 gennaio 1997 la durata della ferma di leva e del servizio civile è rideterminata in dieci mesi;

Visto altresì l’art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è demandato al Ministro della Difesa di definire con proprio decreto le modalità di riduzione della durata del servizio per gli obiettori che stanno già effettuando il servizio civile sostitutivo e della ferma di leva per i militari già in servizio di leva, al fine di garantire il congedo in data anteriore a quella prevista in conseguenza del sopracitato art. 1, comma 104, per il personale incorporato con il primo scaglione 1997;

Ritenuto di dover provvedere con la massima tempestività a fissare le modalità per le riduzioni previste dal suddetto comma 108 dell’art. 1 della legge n. 662/1996, in base a criteri di equità.

Decreta:

Art. 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i militari alle armi in servizio di leva e per gli obiettori in servizio civile sostitutivo, la durata della ferma è ridotta, rispetto ai dodici mesi previsti, secondo le misure di seguito indicate:

1) due settimane, per i militari incorporati e per gli obiettori avviati al servizio nel mese di ottobre 1996 e nei mesi precedenti;

2) tre settimane, per i militari incorporati e per gli obiettori avviati al servizio nel mese di novembre 1996;

3) cinque settimane, per i militari incorporati e per gli obiettori avviati al servizio nel mese di dicembre 1996.

Roma, 16 gennaio 1997

Il ministro: ANDREATTA